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December 23, 2025
La ricetta per la cannabis risponde a particolari requisiti legati alla legislazione e alla classificazione.
La tabella II sezione B del DPR n 309/90 che inserisce tra le sostanze stupefacenti i medicinali vegetali a base di cannabis, sia origine industriale sia allestiti in farmacia, limita la prescrizione a seconda della patologia.
Tali prescrizioni di preparazioni sono disciplinate dall’articolo 5 del DL 01.02.1998, n 23 successivamente convertito nella legge 08.04.1998,n 4.
Le preparazioni magistrali di cannabis possono essere allestite dietro presentazione di prescrizione medica non ripetibile. Le poche sostanze vegetali usate sono prodotte da Bareau voor Medicinale Cannabis del Ministero della Salute, del Welfare e dello Sport olandese, denominati come Bedrocan, Bediol, Bedrobinol e Bedica ed esse sono regolamentatea livello commerciale dalle Convenzioni Internazionali in materia di sostanze stupefacenti autorizzate dall’International Narcotics Control Board.
Bisogna sottolineare che non essendoci indicazioni terapeutiche autorizzate per tali preparazioni magistrali, devono essere applicate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell’articolo 5.
La prescrizione di derivati di cannabis per le diverse indicazioni è una off-label, perciò il medico deve ottenere un CONSENSO INFORMATO da parte del paziente e deve riportare sulla ricetta un codice numerico o alfanumerico in luogo del nome del paziente.
Le preparazioni magistrali di cannabis possono essere allestite dietro presentazione di prescrizione medica non ripetibile.
Ogni ricetta medica cannabis ha una validità temporale di 30 giorni escluso quello di redazione e il farmacista ha l’obbligo (DM 9 novembre 2015) di consegnarne una copia timbrata, datata e firmata dal Farmacista.
Riferimenti a delibera cannabis in emilia romagna
http://www.cannabisterapeutica.info/2016/08/08/cannabis-in-emilia-romagna-a-due-anni-dalla-legge-arriva-la-delibera/