Ricetta medica cannabis terapeutica: nozioni generali

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Scritto da Studio Casalicchio

December 23, 2025

La ricetta per la cannabis risponde a particolari requisiti legati alla legislazione e alla classificazione.
La tabella II sezione B del DPR n 309/90 che inserisce tra le sostanze stupefacenti i medicinali vegetali a base di cannabis, sia origine industriale sia allestiti in farmacia, limita la prescrizione a seconda della patologia.
Tali prescrizioni di preparazioni sono disciplinate dall’articolo 5 del DL 01.02.1998, n 23 successivamente convertito nella legge 08.04.1998,n 4.

Le preparazioni magistrali di cannabis possono essere allestite dietro presentazione di prescrizione medica non ripetibile. Le poche sostanze vegetali usate sono prodotte da Bareau voor Medicinale Cannabis del Ministero della Salute, del Welfare e dello Sport olandese, denominati come Bedrocan, Bediol, Bedrobinol e Bedica ed esse sono regolamentatea livello commerciale dalle Convenzioni Internazionali in materia di sostanze stupefacenti autorizzate dall’International Narcotics Control Board.

Bisogna sottolineare che non essendoci indicazioni terapeutiche autorizzate per tali preparazioni magistrali, devono essere applicate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell’articolo 5.

La prescrizione di derivati di cannabis per le diverse indicazioni è una off-label, perciò il medico deve ottenere un CONSENSO INFORMATO da parte del paziente e deve riportare sulla ricetta un codice numerico o alfanumerico in luogo del nome del paziente.

Fondamentale è sapere che:

 

  • Tutti i facsimile presenti sono relativi alla prescrizione della cannabis terapeutica su ricettario privato del medico (ricetta “bianca”) valida per l’acquisto esclusivamente a pagamento. NON ci sono facsimile per la prescrizione SSN perché attualmente non esiste una unica modalità di prescrizione della cannabis gratuita, ma varia da Regione a Regione (e comunque richiederebbe un ricettario SSN apposito).
  • la ricetta medica cannabis a pagamento può essere redatta da QUALSIASI medico iscritto all’Ordine dei Medici Italiani: specialista, di base, ospedaliero, eccetera.
  • all’interno di ogni facsimile sono riportate anche le istruzioni per la compilazione corretta secondo i dettami della Legge 94/98 (Legge “Di Bella”) e il recente DM 9 novembre 2015.
  • non ci sono limiti quantitativi o di durata della terapia: può essere prescritto qualsiasi quantitativo per una durata qualsiasi. Questo perché trattasi di prescrizione a pagamento, mentre nella prescrizione a carico SSN (SSR) le Regioni possono imporre vincoli e limiti (es. massimo 30 giorni di terapia).
  • il medico dovrà compilare per ogni assistito, una Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati, da inviare alla Regione territorialmente competente secondo le indicazioni che le stesse Regioni forniranno.
  • “trattamento del dolore in paziente resistente a terapie convenzionali” ecc..), in base a quanto previsto dalla Legge 94/98.
  • età e sesso del paziente, contrariamente a quanto indicato all’inizio, NON vanno indicati in ricetta
  • Inoltre, il Medico compila anche la Scheda paziente, come spiegato in precedenza.

Le preparazioni magistrali di cannabis possono essere allestite dietro presentazione di prescrizione medica non ripetibile.

Studio Casalicchio

Ricetta medica

Ogni ricetta medica cannabis ha una validità temporale di 30 giorni escluso quello di redazione e il farmacista ha l’obbligo (DM 9 novembre 2015) di consegnarne una copia timbrata, datata e firmata dal Farmacista.

Riferimenti a delibera cannabis in emilia romagna

http://www.cannabisterapeutica.info/2016/08/08/cannabis-in-emilia-romagna-a-due-anni-dalla-legge-arriva-la-delibera/

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